Esenzione iva per le asd e ssd

L’articolo 5, comma 15 quater, della legge 215/2021 prevede importanti modifiche al regime dell’IVA per le operazioni effettuate dalle Asd e Ssd, che entreranno in vigore dopo essere stata posticipate più volte, dal 01.01.2025. Queste novità sono state introdotte in risposta alla procedura di infrazione avviata diversi anni fa dalla Commissione Europea.

Tuttavia, comporteranno cambiamenti significativi per gli enti non commerciali (Asd, Ssd, Aps), sia in termini di adempimenti fiscali che di organizzazione interna.

Le Principali Modifiche e le operazioni esenti dall’imposta:

Le operazioni effettuate dalle associazioni verso soci, associati o partecipanti, tesserati, a fronte di specifici corrispettivi o contributi, saranno esenti dall’IVA.

· Associazioni Sportive Dilettantistiche e Società Sportive Dilettantistiche

Le prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica sportiva o l’educazione fisica verso coloro che esercitano tali attività, nonché verso altre associazioni appartenenti alla stessa organizzazione nazionale, saranno esenti dall’IVA (le quote versate per partecipare a corsi per lo svolgimento dell’attività sportiva)

Implicazioni e Adempimenti:

Queste modifiche normative comporteranno diverse conseguenze per gli enti non commerciali:

  • Obbligo di Partita IVA: Gli enti attualmente solo con codice fiscale, privi di Partita IVA dovranno aprirla.
  • Fatturazione Elettronica e Scontrini elettronici: Si dovranno emettere fatture elettroniche per i corrispettivi o scontrini elettronici, sostituendo le ricevute cartacee non fiscali dal 01.01.2025.
  • Opzioni di Dispensa (facoltativo): Potrebbe essere possibile ottenere una dispensa dagli adempimenti fiscali ai sensi dell’ art. 36-bis, ma le condizioni e le cause di decadenza devono essere attentamente valutate.
  • un’associazione o società sportiva dilettantistica (ASD/SSD) che adotta il regime fiscale forfettario della legge 398/91. In particolare:

    • Le quote associative versate dai soci o tesserati sono considerate “fuori campo IVA” e non richiedono fatturazione o certificazione.
    • Le quote relative a campi, corsi e attività simili sono “esenti IVA” e possono essere documentate tramite semplici ricevute cartacee, senza necessità di emettere fatture, scontrini fiscali o altri strumenti di certificazione fiscale.

– FAQ 

1. Tutte le operazioni degli enti non commerciali saranno soggette a IVA?
No, solo alcune operazioni saranno soggette a IVA secondo le nuove disposizioni.

2. Le associazioni sportive dilettantistiche dovranno aprire una Partita IVA?
Sì, dovranno farlo se non ne sono già provviste.

3. Cosa succederà alle ricevute non fiscali emesse prima del 31.12.2024?
Potranno essere emesse fino a tale data, ma successivamente sarà obbligatoria la fatturazione elettronica.

4. Quali sono le principali differenze tra le nuove disposizioni e quelle precedenti?
L
e principali differenze riguardano l’ampliamento delle operazioni soggette a IVA e l’introduzione della fatturazione elettronica per le attività istituzionali.

5. E’ necessario per forza acquistare un registratore di cassa convenzionale? No, si possono utilizzare anche altri dispositivi telematici per battere i corrispettivi conformi alle disposizione normative dell’agenzia delle entrate.

Evita di spendere elevati costi per l’apertura della partita iva e l’acquisto di un registratore di cassa tradizionale! Affidati a noi, richiedi una consulenza gratuita.


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