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ASD e SSD: sicurezza sul lavoro, DVR e DUVRI

Se una ASD o una SSD si avvale di istruttori, allenatori o altri collaboratori retribuiti che operano nella palestra o nell’impianto, deve applicare la normativa sulla sicurezza sul lavoro del D.Lgs. 81/2008, compresa la valutazione dei rischi e il DVR. Con la riforma dello sport l’art. 33 del D.Lgs. 36/2021 ha confermato che queste regole valgono anche per i lavoratori sportivi, in quanto compatibili con l’attività sportiva, e ha previsto una semplificazione per chi riceve compensi annui non superiori a 5.000 euro: riguarda però solo la sorveglianza sanitaria e la formazione, non il DVR.

A chi si applica la sicurezza sul lavoro in una ASD o SSD

Il D.Lgs. 81/2008 considera lavoratore chi svolge un’attività lavorativa nell’organizzazione di un datore di lavoro, indipendentemente dal tipo di contratto. Le tutele si applicano quindi:

  • ai dipendenti della ASD o SSD;
  • ai collaboratori coordinati e continuativi, compresi i co.co.co. sportivi, quando l’attività si svolge nei luoghi a disposizione dell’associazione (palestra, impianto, sede);
  • ai lavoratori sportivi in generale, come stabilito dall’art. 33 del D.Lgs. 36/2021.

Per l’inquadramento dei collaboratori dopo la riforma puoi leggere gli articoli sui collaboratori sportivi e su contributi e fondo pensione dei co.co.co. sportivi.

Collaboratori con compensi fino a 5.000 euro: cosa cambia davvero

L’art. 33 del D.Lgs. 36/2021 prevede che ai lavoratori sportivi con compensi annui non superiori a 5.000 euro si applichi l’art. 21, comma 2, del D.Lgs. 81/2008. In pratica questi collaboratori possono, con spese a proprio carico:

  • sottoporsi alla sorveglianza sanitaria;
  • partecipare a corsi di formazione specifici su salute e sicurezza.

Visita medica e formazione, per loro, non sono quindi un obbligo a carico dell’associazione. La semplificazione si ferma qui: secondo l’interpretazione prudente della dottrina, anche una ASD che ha solo collaboratori sotto i 5.000 euro, se lavorano nell’impianto, deve comunque valutare i rischi, redigere il DVR e nominare il RSPP.

Gli obblighi principali dell’associazione

Valutazione dei rischi e DVR

Il Documento di Valutazione dei Rischi descrive i rischi presenti nell’attività e nei locali e le misure adottate per prevenirli. Va aggiornato quando cambiano l’attività, i locali o l’organizzazione. Nel settore sportivo deve tenere conto dei rischi propri di ciascuna disciplina.

RSPP

Il datore di lavoro, cioè l’associazione attraverso il suo legale rappresentante, deve nominare il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), che può essere un consulente esterno.

Medico competente

Va nominato quando la valutazione dei rischi richiede la sorveglianza sanitaria dei lavoratori. Per i collaboratori sotto i 5.000 euro la sorveglianza sanitaria è facoltativa e a loro carico.

Formazione e gestione delle emergenze

L’associazione deve garantire la formazione prevista per lavoratori, preposti e datore di lavoro, e individuare e formare gli addetti antincendio e al primo soccorso. Non serve che tutti gli istruttori abbiano ogni abilitazione: conta che durante l’attività ci siano addetti formati in numero adeguato. La formazione per l’uso del defibrillatore (BLSD) segue invece regole proprie dell’ambito sportivo.

Quando serve il DUVRI

Il Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) serve quando nei locali dell’associazione operano imprese o lavoratori autonomi esterni, ad esempio per manutenzioni o pulizie, e le loro attività possono interferire con quelle dell’associazione. Non è richiesto per i servizi di natura intellettuale. Se invece la ASD svolge l’attività in un impianto di terzi, ad esempio una palestra comunale, deve coordinarsi con il gestore sulla sicurezza dell’impianto e sulla gestione delle emergenze.

Chi è responsabile

Gli obblighi di sicurezza ricadono sul datore di lavoro, cioè sul presidente o legale rappresentante della ASD o SSD. Anche per questo la scelta della forma giuridica è importante: trovi un approfondimento negli articoli sul funzionamento delle ASD, sulla SSD a responsabilità limitata e sui rischi dei soci e del presidente. Se stai scegliendo i locali, leggi anche l’articolo sulla destinazione d’uso dei locali.

Sicurezza sul lavoro nelle ASD: domande frequenti

Una ASD con soli collaboratori sotto i 5.000 euro deve fare il DVR?

Secondo l’interpretazione prudente, sì, se i collaboratori lavorano nei locali o nell’impianto dell’associazione: la semplificazione prevista dalla legge riguarda solo la sorveglianza sanitaria e la formazione.

È obbligatorio il medico competente?

Solo se la valutazione dei rischi prevede la sorveglianza sanitaria. Per i collaboratori sotto i 5.000 euro è facoltativa e a loro carico.

Tutti gli istruttori devono fare il corso antincendio e di primo soccorso?

No. Vanno formati gli addetti designati, in numero adeguato a coprire l’attività.

Chi risponde in caso di violazione?

Il datore di lavoro, cioè il presidente o legale rappresentante dell’associazione o della società.

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