Collaboratori sportivi riforma sport

A partire dal 1° luglio, si determina una svolta significativa: i compensi versati entro il 30 giugno 2023 saranno soggetti alla normativa precedente, mentre per i compensi erogati dal 1° luglio in poi si applicheranno le nuove regole.

La riforma coinvolge atleti, allenatori, istruttori, direttori tecnici, direttori sportivi e preparatori atletici, ad eccezione delle figure con mansioni di carattere amministrativo-gestionale.

Il Decreto legislativo 36/2021 e successive modifiche e integrazioni hanno portato importanti mutamenti nel settore del lavoro sportivo. 

Altre figure essenziali per lo svolgimento delle attività sportive (come custodi,  addetti alle pulizie ecc.), sarà disciplinata da apposite delibere federali che verranno emesse successivamente. Al contempo, è stata eliminata la figura dell’amatore e introdotta quella del volontario.

I COLLABORATORI LAVORO SPORTIVO:

A seconda delle modalità di esecuzione del rapporto, il lavoro nel settore sportivo può assumere diverse forme:

LE NUOVE  SOGLIE DI ESENZIONI:
 
  1. Fino a 5.000 € di compensi: esenzione totale dall’IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche) e dall’INPS (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale).

  2. Per compensi compresi tra 5.001€ e 15.000€: è richiesto solo il versamento della quota INPS, senza l’obbligo di pagare l’IRPEF.

  3. Per compensi superiori a 15.000,00 €: è necessario versare sia l’INPS che l’IRPEF, applicando le relative aliquote previste.

Fino al 31/12/2027, la base imponibile previdenziale (INPS) è ridotta del 50% anche per le partita iva.

ALTRI ADEMPIMENTI E ONERI PER LE ASD E SSD:

  • Esenzione obbligo di copertura assicurativa INAIL (confermato nel correttivo)
  • Il contributo previdenziale (co.co.co.) viene suddiviso tra il collaboratore e il committente (asd e ssd), con una proporzione di 1/3 a carico del collaboratore e 2/3 a carico del committente (asd e ssd).

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