Il Milleproroghe ha ufficialmente spostato l’entrata in vigore del lavoro sportivo a luglio 2023.
Per essere pienamente efficace, questa riforma deve essere continuamente estesa e potrebbe essere ulteriormente ritardata per ragioni oggi non prevedibili.’
In particolare, è stata ritardata l’introduzione di vincoli sportivi al tesseramento (cartellini), che legano il tesseramento di un atleta all’associazione/società sportiva di appartenenza.
E soprattutto per rivedere le nuove regole per il lavoro sportivo, che di fatto rendono asimmetriche le soglie di esenzione fiscale (15.000 euro) e previdenziale (5.000 euro)
In merito al Lavoro sportivo – Per completezza si ricorda che, in conformità a quanto previsto dalle citate riforme, la definizione di “lavoratore sportivo” trova fondamento nell’art. 25 del D.Lgs. n. 36/2021, è questo «Atleti, allenatori, allenatori, direttori tecnici, direttori sportivi, allenatori sportivi e direttori di gara, che esercitano attività sportiva retribuita, indipendentemente dal sesso, dal settore professionistico o amatoriale. Ai sensi dell’articolo 15, è lavoratore sportivo anche il lavoratore sportivo tesserato che, in conformità al regolamento del rispettivo ente affiliato, svolge dietro retribuzione compiti necessari all’attività sportiva, esclusi: compiti di segreteria amministrativi – gestionali”.
