Regime forfettario per istruttori sportivi: chi lavora nello sport come libero professionista (istruttore, allenatore, preparatore atletico, direttore tecnico, le figure tipiche dell'art. 25 D.Lgs. 36/2021) deve tenere separate due domande: da chi viene percepito il compenso, e come è inquadrato il rapporto. Sono due variabili indipendenti, e la loro combinazione determina il trattamento fiscale e contributivo.
Chi paga: ASD/SSD o attività commerciali
Se il compenso viene percepito da una ASD o SSD (su come si costituisce una ASD o SSD rimandiamo alla guida dedicata) per un'attività di lavoratore sportivo, si applicano le due soglie della riforma dello sport (D.Lgs. 36/2021), valide sia per chi opera come collaboratore coordinato e continuativo (co.co.co.) sia per chi ha partita IVA:
- fino a 5.000 euro annui, nessun contributo previdenziale (art. 35, D.Lgs. 36/2021);
- fino a 15.000 euro annui, nessuna imposta sostitutiva (art. 36, comma 6, D.Lgs. 36/2021).
L'agevolazione vale solo se il committente appartiene all'ordinamento sportivo (ASD, SSD, altro ente iscritto al RASD, CONI, federazioni, enti di promozione sportiva). Se lo stesso istruttore presta servizi anche verso attività commerciali non ASD e SSD, quei compensi sono redditi da lavoro autonomo ordinario, senza alcuna soglia di esenzione, tassati con le regole del regime forfettario descritte più avanti. È buona prassi tenere separate le due attività anche con codici ATECO distinti.
Come sono inquadrato con la ASD o la SSD: co.co.co. o partita IVA
Il co.co.co. sportivo è ammesso quando la prestazione, pur avendo carattere continuativo, non supera le 24 ore settimanali per singolo rapporto ed è coordinata tecnicamente e sportivamente con le direttive dell'ente committente. Chi lavora entro questi limiti, con una o più ASD/SSD, può restare inquadrato come co.co.co. senza bisogno di partita IVA.
Chi invece organizza autonomamente la propria attività: decide propri orari, propri metodi, lavora con più enti senza vincoli di coordinamento continuativo, ha di fatto un profilo di lavoratore autonomo. In questi casi il co.co.co. è la forma contrattuale sbagliata: forzarlo espone al rischio di riqualificazione del rapporto in sede di controllo, con conseguenze sia per l'istruttore sia per l'ente. La partita IVA è, semplicemente, l'inquadramento corretto per chi lavora in questo modo.
Le due soglie di esenzione (5.000 euro senza contributi, 15.000 euro senza imposta) restano identiche in entrambi i casi: non è la scelta tra co.co.co. e partita IVA a determinarle, ma la provenienza del compenso vista sopra. Capire come funziona il regime forfettario per istruttori sportivi in questo passaggio è essenziale prima di aprire la partita IVA.
Il regime forfettario per istruttori sportivi: requisiti 2026
Per chi ha partita IVA, il regime forfettario resta il regime naturale per attività con ricavi contenuti:
- limite di ricavi/compensi: 85.000 euro annui; oltre questa soglia ma entro 100.000 euro si esce dal regime l'anno successivo, oltre i 100.000 euro l'uscita è immediata;
- chi nel 2025 ha percepito redditi da lavoro dipendente o pensione fino a 35.000 euro può comunque accedere o restare nel forfettario nel 2026 (soglia confermata anche per quest'anno, era 30.000 fino al 2024);
- il codice ATECO di riferimento per un istruttore sportivo generico è 85.51.09 (corsi sportivi e ricreativi), coefficiente di redditività 78% (da verificare caso per caso se l'attività prevalente è diversa).
Come si calcola l'imposta nel regime forfettario
Il reddito imponibile si ottiene applicando il coefficiente di redditività ai ricavi; sulla base ottenuta si applica un'imposta sostitutiva unica di IRPEF, addizionali e IRAP, al 5% per i primi cinque anni di attività (in presenza dei requisiti di legge) o al 15% dal sesto anno in poi.
Compensi da attività commerciali non ASD/SSD. Un istruttore fattura 20.000 euro a clienti o corsi propri, fuori dal perimetro sportivo agevolato:
- imponibile: 20.000 × 78% = 15.600 euro;
- imposta al 5% (primi 5 anni): 780 euro; imposta al 15% (dal sesto anno): 2.340 euro.
Compensi da ASD/SSD fatturati in partita IVA. Qui il calcolo cambia: il coefficiente si applica solo sulla parte che eccede i 15.000 euro esenti, come confermato dall'Agenzia delle Entrate con la consulenza giuridica n. 956-13/2024 del 25 settembre 2025. Su 20.000 euro di compensi sportivi: imponibile = (20.000 − 15.000) × 78% = 3.900 euro, non 15.600. I 15.000 euro esenti restano comunque rilevanti, pur non generando imposta, ai fini della verifica della soglia di 85.000 euro per la permanenza nel regime.
Contributi INPS nel regime forfettario per istruttori sportivi
Chi non ha una cassa previdenziale di categoria versa alla Gestione Separata INPS. Per il 2026, sui compensi ordinari (non sportivi):
- 26,07% per chi ha la partita IVA come unica attività, senza altra copertura previdenziale;
- 24% per chi è già pensionato o ha altra copertura previdenziale obbligatoria (ad esempio un lavoro dipendente).
Sui compensi sportivi eccedenti i 5.000 euro esenti, l'aliquota è diversa: il 25% IVS si calcola solo sul 50% dell'imponibile (regola in vigore fino al 31 dicembre 2027), a cui si aggiunge il 2,03% di aliquote accessorie (maternità, malattia, DIS-COLL) calcolato sull'intera eccedenza.
Regime forfettario per istruttori sportivi e passaggio da co.co.co. a partita IVA
Chi apre la partita IVA dopo aver lavorato come co.co.co. per una ASD o SSD può farlo senza preclusioni in regime ordinario. Per accedere al regime forfettario, invece, valgono due limiti:
- l'aliquota agevolata al 5% non spetta se la nuova attività è mera prosecuzione di un rapporto di lavoro precedente: il co.co.co. rientra in questa definizione, quindi l'imposta sostitutiva parte al 15% fin dal primo anno;
- non si può lavorare in modo prevalente con lo stesso ente con cui, nei due periodi d'imposta precedenti, c'era un co.co.co. o un rapporto di lavoro dipendente (né con soggetti a esso riconducibili), pena l'esclusione dal regime forfettario. La verifica si fa a consuntivo, sulle prestazioni effettivamente svolte.
Questo secondo limite è il motivo per cui la partita IVA ha senso soprattutto per chi diversifica i committenti sportivi, non per chi intende semplicemente continuare a lavorare con la stessa associazione cambiando solo la veste contrattuale.
La valutazione (se il rapporto con l'ente sportivo è davvero coordinato-continuativo o sostanzialmente autonomo, se conviene aprire la partita IVA e quando, come verificare la soglia di prevalenza) va fatta caso per caso. Il regime forfettario per istruttori sportivi offre vantaggi concreti solo se applicato alla situazione corretta: lo Studio è a disposizione per una consulenza gratuita: contattaci per una valutazione della propria situazione.
